Art. 2 c.p.c. — Inderogabilita' convenzionale della giurisdizione
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Testo vigente dal 1 settembre 1995, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Testo vigente dal 1 settembre 1995, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1940
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ITALIANA - DEROGABILITA' CONVENZIONALE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO TRA STRANIERI RELATIVE AD OBBLIGAZIONI DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONSEGUENTE POSSIBILITA' CHE IL GIUDICE STRANIERO, APPLICANDO LA 'LEX FORI', ADOTTI UNA DECISIONE IN CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - DENUNCIATA ELUSIONE DEI VALORI COSTITUZIONALI A PRESIDIO DEI RAPPORTI DI LAVORO SVOLGENTISI IN ITALIA - PROSPETTAZIONE DELLA QUESTIONE LEGATA A MERE EVENTUALITA' - DIFETTO DI RILEVANZA ATTUALE - INAMMISSIBILITA'.
L'art. 2 cod. proc. civ., ammettendo deroghe convenzionali alla giurisdizione italiana anche per le controversie relative a rapporti di lavoro svolgentisi in Italia tra stranieri (o tra straniero e cittadino non residente ne' domiciliato in Italia), non implica necessariamente che il giudice straniero risolva la controversia secondo la legge del proprio Paese, ne' che dall'applicazione di questa scaturisca una decisione contraria all'ordine pubblico di cui all'art. 31 delle preleggi. Pertanto, la questione di costituzionalita' prospettata in relazione a tali mere evenienze difetta di rilevanza attuale, e va dichiarata inammissibile. (Questione concernente l'art. 2 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 37 e 38 Cost.). - v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 e 92, comma 1 e comma 2, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Firenze, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbr…
ECLI:IT:COST:1999:59 · leggi il testo integrale
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del codice di procedura civile sollevata dal Tribunale di Firenze in relazione agli articoli 35, 36, 37 e 38 della Costituzione con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il r…
ECLI:IT:COST:1994:391 · leggi il testo integrale
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 comma primo n. 2 c.p.c., sollevata in riferimento all'art. 3 comma primo Cost., con ordinanza 21 novembre 1979 del Pretore del lavoro di Brescia (n. 16 R.O. 1980). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986. F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA…
ECLI:IT:COST:1986:37 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente la revocabilità dell'ordinanza concessiva della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sollevata dal Tribunale di Verona, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Ro…
ECLI:IT:COST:2002:428 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 6 — Inderogabilita' convenzionale della competenza
La competenza non puo' essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.…
Art. 135
Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma 1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie…
Art. 1634 — Inderogabilita'
Le disposizioni dei due articoli precedenti sono inderogabili.…
Art. 58 — Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili
Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullita' puo' essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto degli articoli 45 e 51. Le disposizioni incompatibili con…
Art. 1654 — Inderogabilita'
Le disposizioni che precedono sono inderogabili.…
Art. 118
… organizzazioni predette o dell'Istituto assicuratore, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali per determinati lavori o per determinate localita' o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera, da assumere come base della liquidazione…
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art2 · fonte su Normattiva