Art. 216 c.p.c. — Istanza di verificazione
[1]La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.
[2]L'istanza per la verificazione puo' anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva