Art. 250 c.p.c. — Intimazione ai testimoni
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L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva