Art. 250 c.p.c.Intimazione ai testimoni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2004 al 11 maggio 2005. Leggi il testo vigente →

[1]L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

[2]((L'intimazione di cui al primo comma, se non e' eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, e' effettuata in busta chiusa e sigillata.))

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 11 maggio 2005 · versione 111 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art250 · fonte su Normattiva