Art. 250 c.p.c. — Intimazione ai testimoni
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[1]L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.
[2]((L'intimazione di cui al primo comma, se non e' eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, e' effettuata in busta chiusa e sigillata.))
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 11 maggio 2005 · versione 111 su Normattiva