Art. 251 c.p.c.Giuramento dei testimoni

[1]I testimoni sono esaminati separatamente.

[2]Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: "consapevole della responsabilita' che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verita', null'altro che la verita'". Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro". 33 74

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

33

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 10 ottobre 1979, n. 117 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1979, n. 284), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, dopo le parole "il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa..." e dopo le parole "consapevole della responsabilita' che con il giuramento assumete davanti a Dio..." non e' contenuto l'inciso "se credente"".251

Corte Costituzionale

74

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 5 maggio 1995, n. 149 (in G.U. 1a s.s. 10/05/1995, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile: a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore "ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle", anziche' stabilire che il giudice istruttore "avverte il testimone dell'obbligo di dire la verita' e delle"; b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore "legge la formula: "Consapevole della responsabilita' che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verita', null'altro che la verita'", anziche' stabilire che il giudice istruttore "lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilita' morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verita' e a non nascondere nulla di quanto e' a mia conoscenza"; c) nella parte in cui prevede: "Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro"".

Testo vigente dal 11 maggio 1995, tuttora in vigore · versione 74 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art251 · fonte su Normattiva