Art. 267 c.p.c. — Costituzione del terzo interveniente
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[1]Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura.
[2]Il cancelliere da' notizia dell'intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non e' avvenuta in udienza.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 18 ottobre 2022 · versione 0 su Normattiva