Art. 267 c.p.c.Costituzione del terzo interveniente

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 18 ottobre 2022. Leggi il testo vigente →

[1]Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura.

[2]Il cancelliere da' notizia dell'intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non e' avvenuta in udienza.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 18 ottobre 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art267 · fonte su Normattiva