Art. 317 c.p.c. — Rappresentanza davanti al giudice di pace
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Il pretore o il conciliatore puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita'.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva