Art. 317 c.p.c. — Rappresentanza davanti al giudice di pace
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[1]((Il pretore o il conciliatore puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita'.
[2]Nel procedimento davanti al pretore e al conciliatore non si applicano le disposizioni dei commi secondo e seguenti dell'art. 178)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 10 su Normattiva