Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Sentenze dei giudici di merito sulla giurisdizione - Giudicato esterno - Efficacia - Condizioni - Fattispecie.
Le sentenze di merito, che statuiscono sulla giurisdizione anche implicitamente, sono idonee ad acquistare autorità di giudicato esterno su detta statuizione, spiegando i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale sono state rese, soltanto quando si coniugano con una decisione di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che hanno per oggetto cause che, sia sul piano soggettivo, sia sul piano oggettivo, sono identiche a quella in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto che il difetto di giurisdizione, già dichiarato dal Tribunale, non era idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare effetti al di fuori del processo in carenza di una statuizione nel merito della domanda). 22 <!-- pag. 23 -->
Cass. civ. n. 3000/2026Sez. 1Rv. 677290-01
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 37 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civile
Precedenti: 659664-01, 647166-02
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DELLA CORTE DEI CONTI Magistrato della Corte dei conti - Titolarità dell’incarico di consigliere giuridico di un Ministro - Vizio di costituzione del giudice di particolare gravità - Insussistenza - Difetto assoluto di giurisdizione - Esclusione - Fattispecie.
Il contestuale svolgimento da parte di un magistrato della Corte dei conti dell'incarico di consigliere giuridico di un Ministro non determina la carenza di legittimazione dell'organo giudicante per assoluta inidoneità di uno dei componenti, né un vizio di costituzione del collegio di particolare gravità - ravvisabile quando sussista una alterazione strutturale dell'organo stesso, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, che ne impedisca l'identificazione con quello delineato dalla legge - e non integra una ipotesi di difetto di giurisdizione per illegittima costituzione del giudice speciale sicché non è denunciabile con ricorso per cassazione ex artt. 111, comma 8, Cost. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, non sussistendo il lamentato difetto assoluto di giurisdizione, atteso che il magistrato di cui si contestava la presenza nel collegio giudicante era legittimato a farne parte, in quanto munito dello status di 7 <!-- pag. 8 --> SEZIONI UNITE magistrato della Corte dei conti, ed aveva legittimamente esercitato la potestas iudicandi, non trovandosi nella condizione giuridica del "fuori ruolo", essendo stato autorizzato a svolgere l'incarico da apposito provvedimento emesso dall'organo competente in data antecedente all'udienza di discussione e decisione).
Cass. civ. n. 34151/2025Sez. URv. 677322-01
Riguarda ancheart. 111 Costituzione
Precedenti: 635182-01, 653553-01, 663719-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Eccesso di potere giurisdizionale per cd. arretramento - Nozione - Errata interpretazione di norme sostanziali o processuali - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
L'eccesso di potere giurisdizionale "per arretramento", denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale deneghi la propria giurisdizione sulla base dell'erroneo presupposto che la materia, astrattamente considerata, non possa formare oggetto della funzione giurisdizionale, mentre non si prospetta in caso di negazione in concreto di tutela, determinata dall'errata interpretazione di norme sostanziali o processuali, dal momento che, in tale ipotesi, la censura non investe la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., contro una sentenza del Consiglio di Stato relativa a sanzioni antitrust, con il quale si censurava la non corretta ricostruzione dei fatti di causa e la violazione delle indicazioni date, quanto all'interpretazione del diritto eurounitario, dalla Corte di Giustizia).
Cass. civ. n. 28461/2025Sez. URv. 676511-01
Riguarda ancheart. 111 Costituzione
Precedenti: 671751-01, 672847-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Attività di interpretazione normativa - Esclusione - Valutazione incidentale di legittimità costituzionale - Impugnabilità ex art. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.
L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non già in relazione all'attività di interpretazione (sia pure estensiva o analogica) di una disposizione di legge, nell'ambito della quale egli ben può compiere una valutazione circa la legittimità costituzionale della stessa, senza che il concreto esercizio di tale potere possa integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale sindacabile ex artt. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., avverso una sentenza del Consiglio di Stato che, confermando la legittimità della disciplina regionale rilevante nella fattispecie concreta, aveva escluso che la stessa invadesse la sfera legislativa costituzionalmente riservata allo Stato).
Cass. civ. n. 23421/2025Sez. URv. 675780-01
Riguarda ancheart. 111 Costituzioneart. 23 legge 87/1953
Precedenti: 673423-01, 650266-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Bene appartenente al patrimonio pubblico - Domanda di accertamento della sussistenza di un contratto di locazione - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fattispecie.
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative all'accertamento della sussistenza di un contratto di locazione avente ad oggetto un bene appartenente al patrimonio pubblico. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, la S.C. ha attribuito al g.o. la controversia relativa alla natura di bene del patrimonio disponibile comunale di un immobile occupato dalla ricorrente e alla sussistenza, in relazione allo stesso, di un rapporto ordinario di locazione assoggettato al regime di cui alla l. n. 431 del 1998). 5 <!-- pag. 6 -->
Cass. civ. n. 18392/2025Sez. URv. 675244-01
Riguarda ancheart. 133 Codice del processo amministrativoart. 41 Codice di procedura civile
Precedenti: 591300-01, 663906-01
Inammissibilità dell’intervento nel processo amministrativo - Interveniente titolare di interesse legittimo collettivo - Legittimazione alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo - Sussistenza - Rifiuto di giurisdizione - Configurabilità - Conseguenze.
Le Sezioni Unite Civili – in relazione alla declaratoria di inammissibilità degli interventi svolti innanzi all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, anche a sostegno delle ragioni dell’originario ricorrente, dal Sindacato Italiano Balneari-SIB, dall’Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici-ASSONAT e dalla Regione Abruzzo – hanno statuito che la questione relativa alla titolarità di una posizione qualificabile come interesse legittimo collettivo, che attribuisce agli enti associativi esponenziali la legittimazione ad agire per la tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, integra un problema di giurisdizione, in quanto attiene ai limiti esterni delle attribuzioni di detto giudice ed è deducibile con ricorso alla S.C. ex artt. 362 c.p.c. e 111, comma 8, Cost.; pertanto, se la posizione soggettiva fatta valere ha consistenza di interesse legittimo collettivo, il giudice amministrativo, essendo fornito della giurisdizione, è tenuto ad esercitarla, incorrendo altrimenti in diniego o rifiuto della giurisdizione, vizi censurabili dalle Sezioni Unite.
Cass. civ. n. 32559/2023Sez. Udocumento ufficiale collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).