Art. 368 c.p.c. — Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →
[1]Nel caso previsto nell'articolo 41 secondo comma, la richiesta per la decisione della corte di cassazione e' fatta dal prefetto con decreto motivato.
[2]Il decreto e' notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore del Re presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo o davanti a un pretore, oppure al procuratore generale presso la corte d'appello, se pende davanti alla corte.
[3]Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che e' notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.
[4]La corte di cassazione e' investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte piu' diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto.
[5]Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva