Art. 375 c.p.c.
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[1]La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
- 1)dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto; ((2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata;
- 3)provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;
- 4)pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;
- 5)accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne l'inammissibilita' per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40)).
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40)).
[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477
67La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
Testo vigente dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009 · versione 123 su Normattiva