Art. 375 c.p.c.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 2009 al 30 ottobre 2016. Leggi il testo vigente →
[1]La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: ((1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360));
- 2)ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata;
- 3)provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;
- 4)pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione; ((5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza)).
[2]COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.
[3]COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.
[4]COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477
67La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
Testo vigente dal 4 luglio 2009 al 30 ottobre 2016 · versione 132 su Normattiva