Art. 377 c.p.c.Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente

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[1]Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore.

[2]Dell'udienza e' data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art377 · fonte su Normattiva