Art. 385 c.p.c. — Provvedimenti sulle spese
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[1]La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.
[2]Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
[3]Se rinvia la causa ad altro giudice, puo' provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 2 marzo 2006 · versione 0 su Normattiva