Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Opposizione all'esecuzione fondata sulla nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust - Causa di accertamento della nullità della fideiussione - Continenza - Configurabilità - Conseguenze - Pendenza in gradi diversi - Sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa di opposizione all'esecuzione - Necessità. · CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - IN GENERE In genere.
Tra la causa di opposizione ex art. 615 c.p.c., finalizzata all'accertamento dell'insussistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata in ragione dell'invalidità della fideiussione cd. omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, e quella pendente dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa cd. "superdistrettuale", avente ad oggetto l'accertamento della nullità del suddetto contratto, sussiste una relazione di continenza, sicché, ove i due giudizi pendano in gradi diversi, non potendo applicarsi la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c., deve disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo di opposizione all'esecuzione (che avrebbe subito l'attrazione dinanzi al Tribunale delle imprese) fino alla definizione dell'altro processo con sentenza passata in giudicato.
Cass. civ. n. 3661/2026Sez. 3Rv. 677809-01
Riguarda ancheart. 1419 Codice civileart. 42 Codice di procedura civileart. 295 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civileart. 616 Codice di procedura civileart. 33 legge 287/1990e altri 2
Precedenti: 673641-03, 672505-01, 677572-01, 664063-02
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Fattispecie. · PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA In genere.
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, dovendo contenere necessariamente, ancorché in forma implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al 42 <!-- pag. 43 --> giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato il provvedimento del Giudice di pace che, nel declinare la competenza per valore e territorio e rimettere l'intera controversia al Tribunale, avrebbe dovuto, nell'esercizio della sua competenza funzionale a decidere sull'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, senza disporre la sospensione del giudizio).
Cass. civ. n. 2184/2026Sez. 2Rv. 676802-01
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 40 Codice di procedura civileart. 42 Codice di procedura civileart. 43 Codice di procedura civileart. 46 Codice di procedura civileart. 295 Codice di procedura civilee altri 2
Precedenti: 663541-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Impugnazione - Appello e ricorso per cassazione avverso il medesimo provvedimento - Litispendenza - Esclusione - Ravvisabilità di questione di ammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Decisione spettante al giudice dell'impugnazione ritenuta ammissibile.
In tema di impugnazione, ove siano stati proposti avverso il medesimo provvedimento due distinti mezzi di gravame (appello e ricorso per cassazione), dei quali uno solo previsto dalla legge, non si versa in ipotesi di litispendenza, poiché spetta al giudice dinanzi al quale è stato proposto il gravame ammissibile la decisione sull'impugnazione, mentre l'altro è tenuto a dichiarare inammissibile il gravame dinanzi a lui proposto.
Cass. civ. n. 1765/2026Sez. 2Rv. 676809-01
Riguarda ancheart. 339 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 632101-01, 599911-01, 600801-01
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Pendenza di una causa in primo grado e dell'altra in cassazione - Continenza - Applicabilità - Esclusione - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità - Fondamento.
In materia di continenza di cause pendenti in gradi diversi, ove i due giudizi, parzialmente coincidenti, si trovino rispettivamente in primo grado e in cassazione non trova applicazione la disciplina dell'art. 39 c.p.c., ma l'esigenza di coordinamento è garantita attraverso lo strumento della sospensione, ex art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe subito l'attrazione, fino al passaggio in giudicato dell'altro che l'avrebbe esercitata, evitando così il rischio di giudicati contrastanti.
Cass. civ. n. 1515/2026Sez. 3Rv. 677572-01
Riguarda ancheart. 295 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civile
Precedenti: 664063-02
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Decisione negativa della litispendenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
L'ordinanza che rigetta un'eccezione di litispendenza è impugnabile con il regolamento di competenza, in quanto implica l'affermazione della sussistenza della competenza a decidere del giudice che la pronuncia.
Cass. civ. n. 1495/2026Sez. 3Rv. 677700-01
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civile
Precedenti: 426211-01, 669916-01, 565627-01, 664255-01
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Contemporanea pendenza di opposizioni esecutive - Preclusioni e decadenze della prima causa - Efficacia vincolante rispetto alla seconda - Sussistenza - Fattispecie. · ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.
Nel caso di contemporanea pendenza di due opposizioni esecutive, basate sui medesimi motivi, le preclusioni e le decadenze maturate nella causa proposta per prima restano ferme e vincolano il giudice della causa successiva. (Nella specie, la S.C. ha censurato l'omessa declaratoria dell'inammissibilità di un'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso un pignoramento presso terzi, fondata sugli stessi motivi già dedotti in seno ad altra precedente opposizione avverso l'intimazione di pagamento, che era stata tardivamente proposta dinanzi ad altro tribunale).
Cass. civ. n. 31449/2025Sez. 3Rv. 677180-01
Riguarda ancheart. 615 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civile
Precedenti: 655494-01, 663731-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo e fallimento - Contemporanea pendenza innanzi ad uffici giudiziari diversi - Criteri ed oneri.
Quando la domanda di concordato preventivo e il procedimento prefallimentare risultano pendenti innanzi ad uffici giudiziari diversi, ferma la regola della continenza ex art. 39, comma 2, c.p.c., è onere del debitore proporre la domanda di concordato preventivo innanzi al Tribunale investito anteriormente dell'istanza di fallimento, anche quando lo ritenga incompetente, affinché i due procedimenti possano confluire dinanzi al medesimo tribunale, non costituendo tale condotta acquiescenza alla eventuale violazione dell'art. 9 l.fall.
Cass. civ. n. 31177/2025Sez. 1Rv. 676556-01
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civile
Precedenti: 657079-02, 654270-01
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA COMPETENZA Sentenza dichiarativa di incompetenza per territorio derogabile - Giudicato interno - Formazione - Condizioni. 40 <!-- pag. 41 --> In caso di declaratoria di incompetenza per territorio derogabile, il giudicato interno in ordine alla competenza si forma esclusivamente se la controversia è stata tempestivamente riassunta dinanzi al giudice dichiarato competente e se non vi è stata impugnazione del provvedimento con il regolamento di competenza a istanza di parte.
Cass. civ. n. 28825/2025Sez. 1Rv. 675985-01
Riguarda ancheart. 44 Codice di procedura civileart. 40 Codice di procedura civileart. 28 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civile
Precedenti: 638062-01, 605564-01
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Pendenza della lite - Cessazione - Presupposti - Sentenza definitiva o estinzione della domanda - Cassazione con rinvio - Esclusione.
La pendenza della lite cessa solo quando interviene una sentenza definitiva non più impugnabile con mezzi ordinari ovvero quando si verifica l'estinzione della domanda, sicché la cassazione con rinvio della decisione impugnata, non determinando la definizione del processo, non elide la litispendenza.
Cass. civ. n. 27936/2025Sez. 3Rv. 676604-01
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda riconvenzionale eccedente la competenza (per materia o per valore) del giudice adito in via d'ingiunzione - Rapporto di continenza - Idoneità a incidere sulla competenza a decidere sull'opposizione - Esclusione - Cognizione sommaria dei fatti a fondamento della domanda riconvenzionale - Necessità - Giudizio di manifesta infondatezza - Conferma provvisoria del decreto ingiuntivo e rimessione della causa riconvenzionale al giudice competente - Giudizio di non manifesta infondatezza - Separazione della causa riconvenzionale - Condizioni - Fattispecie. · COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI In genere.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opponente di una domanda riconvenzionale eccedente la competenza (per materia o valore) del giudice adito in via d'ingiunzione, non ne esclude la competenza funzionale e inderogabile a decidere sull'opposizione, poiché spetta al giudice dell'opposizione una sommaria cognizione dei fatti allegati a base della domanda riconvenzionale all'esito della quale, ove ritenga la loro manifesta infondatezza, dovrà confermare provvisoriamente il decreto ingiuntivo e rimettere la causa riconvenzionale al giudice superiore competente, rientrando cosi nella disciplina della condanna con riserva (con ogni conseguenza, prima fra tutte la revoca del decreto ingiuntivo in ipotesi di accoglimento successivo della riconvenzionale); ove, invece, la cognizione sommaria non attinga a un esito di infondatezza manifesta, il giudice dell'opposizione dovrà far precedere la separazione della riconvenzionale da un accertamento, con valenza limitata alla decisione sull'opposizione, dell'effetto modificativo o estintivo dei fatti posti a fondamento della riconvenzionale, che comunque appartengono alla causa come mezzo di eccezione. (Principio affermato in una fattispecie in cui il petitum della domanda azionata dal committente in via riconvenzionale - risarcimento del danno per vizi dell'opera - era di importo superiore all'ammontare del credito azionato in via monitoria dall'appaltatore davanti al giudice di pace).
Cass. civ. n. 23801/2025Sez. 2Rv. 676019-01
Riguarda ancheart. 645 Codice di procedura civileart. 35 Codice di procedura civileart. 36 Codice di procedura civile
Precedenti: 645072-01, 629837-01, 672633-01
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Pubblico impiego - Procedura concorsuale intesa al conseguimento di una superiore fascia contributiva - Sentenza di annullamento della relativa graduatoria - Natura costitutiva - Conseguenze - Successiva pronuncia di accertamento della validità della procedura nei confronti di altro lavoratore - Prevalenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - PROCEDIMENTO - GRADUATORIE In genere.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sentenza passata in giudicato che annulla la graduatoria di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva nei confronti di tutti controinteressati, stante la sua natura costitutiva, non può essere resa inefficace da altra decisione, divenuta definitiva in epoca successiva, che affermi la validità della detta procedura, atteso che la modifica delle situazioni giuridiche venuta in essere non può più essere rimossa da pronunce posteriori, anche se fondate su ricostruzioni diverse e, in apparenza, incompatibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di una dipendente del Ministero dell'Interno, volta all'accertamento dell'illegittimità dell'atto di retrocessione dalla posizione F2 a quella F1 e della conseguente richiesta di recupero delle somme versate in eccesso da parte della P.A., sull'erroneo presupposto che il giudicato, a lei favorevole, intervenuto in relazione al rigetto della domanda di annullamento della graduatoria proposta da altro dipendente, prevalesse, in quanto successivo, su quello, antecedente, che aveva invece annullato la graduatoria a seguito della domanda di un ulteriore dipendente, senza tener conto della natura costitutiva di tale ultima pronuncia e dell'impossibilità di configurare un conflitto di giudicati, in difetto dei relativi presupposti rappresentati dall'identità di tutte le parti, del petitum e della causa petendi).
Cass. civ. n. 21797/2025Sez. LRv. 676072-01
Riguarda ancheart. 2908 Codice civileart. 2909 Codice civileart. 324 Codice di procedura civile
Precedenti: 673070-01, 670067-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda di riscossione contributi condominiali - Rapporto di continenza - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in caso di impossibilità di disporre la riunione o la declaratoria di continenza - Sospensione ex artt. 295 o 337, comma 2, c.p.c. · PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.
Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa 58 <!-- pag. 59 --> monitoria. Ne consegue che, laddove non possa farsi luogo alla riunione del procedimenti o alla declaratoria di continenza per ragioni di ordine processuale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale.
Cass. civ. n. 2211/2025Sez. 2Rv. 673641-03
Riguarda ancheart. 274 Codice di procedura civileart. 295 Codice di procedura civileart. 337 Codice di procedura civile
Precedenti: 599252-01, 599253-01, 661084-02
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo -per la riscossione contributi condominiali - Impugnazione della delibera di ripartizione e approvazione della spesa su cui il decreto è fondato - Pendenza dinanzi al medesimo ufficio giudiziario - Riunione - Fondamento.
La causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato, laddove pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, possono essere riunite ai sensi dell'art. 274 c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria, ferma la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a dichiarare la eventuale nullità del provvedimento monitorio.
Cass. civ. n. 2211/2025Sez. 2Rv. 673641-02
Riguarda ancheart. 274 Codice di procedura civile
Precedenti: 599252-01, 599253-01, 661084-02
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione contributi condominiali - Impugnazione della delibera di ripartizione ed approvazione della relativa spesa - Relazione di continenza - Sussistenza - Fondamento. 59 <!-- pag. 60 --> Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato, pendenti dinanzi a giudici diversi, può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria, ferma in ogni caso la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a dichiarare la eventuale nullità del provvedimento monitorio.
Cass. civ. n. 2211/2025Sez. 2Rv. 673641-01
Precedenti: 599252-01, 599253-01, 661084-02
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).