Art. 410-bis c.p.c. — Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183
Testo vigente dal 24 novembre 2010, tuttora in vigore · versione 138 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183
Testo vigente dal 24 novembre 2010, tuttora in vigore · versione 138 su Normattiva
Spiegazione
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Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Lavoro (Controversie in materia di) - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Mancato esperimento dello stesso nel termine stabilito - Prevista equipollenza all'esperimento del tentativo - Lamentata violazione del principio di ragionevole durata del processo - Facoltà del legislatore di imporre limitati vincoli all'esercizio del diritto di azione per la salvaguardia di interessi generali - Contraddittorietà dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410- bis, comma secondo, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento all'art. 111, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nel processo del lavoro, trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, esso si considera comunque espletato ai fini di cui all'art. 412- bis , cod. proc. civ. Il legislatore può imporre condizioni all'esercizio del diritto di azione se queste, oltre a salvaguardare interessi generali, costituiscono, anche dal punto di vista temporale, una limitata remora all'esercizio del diritto stesso, e la pretesa del rimettente, secondo la quale «gli interessi generali» dovrebbero comunque prevalere impedendo l'esercizio del diritto di azione fino a quando il tentativo di conciliazione non sia stato effettivamente espletato, oltre ad essere contraddittoria rispetto al parametro costituzionale evocato, si risolve nel contrapporre una propria soggettiva valutazione al bilanciamento degli interessi, imposto dai valori costituzionali implicati. - Negli stessi termini vedi, citata, ordinanza n. 436/2006.
Lavoro (Controversie in materia di) - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Mancato espletamento dello stesso nel termine previsto - Prevista equipollenza all'esperimento del tentativo - Violazione del principio di ragionevole durata del processo - Facoltà del legislatore di imporre limitati vincoli all'esercizio del diritto di azione per la salvaguardia di interessi generali - Contraddittorietà dell'ordinanza di remissione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410 -bis , comma secondo, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento all'art. 111, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nel processo del lavoro, trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, esso si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412 -bis cod. proc. civ. Invero, costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza costituzionale quello enunciato dalla sentenza n. 276 del 2000 - richiamata dallo stesso rimettente - secondo cui il legislatore può imporre condizioni all'esercizio del diritto di azione se queste, oltre a salvaguardare interessi generali, costituiscono, anche dal punto di vista temporale, una limitata remora all'esercizio del diritto stesso. Inoltre, la pretesa del rimettente, secondo la quale «gli interessi generali» dovrebbero comunque prevalere impedendo l'esercizio del diritto di azione fino a quando il tentativo di conciliazione non sia stato effettivamente espletato, oltre ad essere contraddittoria rispetto al parametro costituzionale evocato, si risolve nel contrapporre una propria soggettiva valutazione al bilanciamento degli interessi, imposto dai valori costituzionali implicati. - Vedi sentenza citata n. 276/2000.
Lavoro (controversie in materia di) - Tentativo di conciliazione - Obbligatorietà quale condizione di procedibilita' - Lamentato eccesso di delega, nonche' asseriti ostacoli allo svolgimento della giurisdizione e ritardi limitanti inutilmente il diritto di azione - Insussistenza delle doglianze e ragionevolezza della disciplina - Non fondatezza della questione.
L'interpretazione logico-sistematica dell'art. 11, comma 4, lett. g) della legge di delega 15 marzo 1997, n. 59 induce a ritenere che l'affidamento al legislatore delegato della messa a punto di "procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato" comprenda anche l'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie sul rapporto di lavoro privato 'ex' art. 409 cod. proc. civ. D'altra parte, la tutela del diritto di azione non comporta l'assoluta immediatezza del suo esperimento e la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione 'de quo' si ispira a criteri che rendono intrinsecamente ragionevole il limite dell'immediatezza della tutela giurisdizionale. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale degli art. 410, 410bis e 412bis cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dagli artt. 36, 37 e 39 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 19 d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 38, impugnati, in riferimento agli artt. 76, 3 e 24 della Costituzione, in quanto, nel rendere obbligatorio il tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro ex art. 409 cod. proc. civ., avrebbero ecceduto i limiti della delega conferita con il menzionato art. 11, comma 4, lett. g), introducendo un inutile ostacolo allo svolgimento della giurisdizione. Precedenti: - sent. n. 15/1999, sent. nn. 126 e 163/2000 sui criteri da seguire nell'esame delle leggi di delega finalizzato alla valutazione della conformita' ad esse delle normative delegate. L.T.
Riguarda ancheart. 37 d.lgs. 80/1998art. 19 d.lgs. 387/1998art. 36 d.lgs. 80/1998art. 39 d.lgs. 80/1998art. 410 Codice di procedura civileart. 412-bis Codice di procedura civile
Lavoro (controversie in materia di) - Tentativo di conciliazione - Ritenuta inapplicabilità del patrocinio a spese dello stato - Conseguente possibile rinuncia alla giurisdizione da parte del lavoratore aspirante al beneficio - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilita' - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 410, 410bis e 412bis cod. proc. civ., nel testo risultante dalla modifiche introdotte dagli artt. 36, 37 e 39 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 19 d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che al tentativo obbligatorio di conciliazione relativo alle controversie in materia di rapporto di lavoro privato si applichi il patrocinio a spese dello Stato. L.T.
Riguarda ancheart. 36 d.lgs. 80/1998art. 410 Codice di procedura civileart. 39 d.lgs. 80/1998art. 37 d.lgs. 80/1998art. 412-bis Codice di procedura civileart. 19 d.lgs. 387/1998
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Riuniti i giudizi: a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile, come modificati, aggiunti o sostituiti dagli artt. 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdiz…
ECLI:IT:COST:2000:276 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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… tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo…
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art410bis · fonte su Normattiva