Art. 412-quater c.p.c. — Altre modalita' di conciliazione e arbitrato
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[1]Il lodo arbitrale e' impugnabile per violazione di disposizioni inderogabili di legge e per difetto assoluto di motivazione, con ricorso depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo da parte degli arbitri davanti alla Corte d'appello nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato, in funzione di giudice del lavoro.
[2]Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, il lodo e' depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertandone l'autenticita', provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
[3]La Corte d'appello decide con sentenza provvisoriamente esecutiva ricorribile in cassazione.
Testo vigente dal 23 aprile 1998 al 22 novembre 1998 · versione 90 su Normattiva