Art. 412-quater c.p.c.Altre modalita' di conciliazione e arbitrato

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[1]((Sulle controversie aventi ad oggetto la validita' del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui e' la sede dell'arbitrato. Il ricorso e' depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo)).

[2]Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ((, ovvero se il ricorso e' stato respinto dal Tribunale, il lodo e' depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato)). Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

[3]((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1998, N. 387)).

Testo vigente dal 22 novembre 1998 al 24 novembre 2010 · versione 94 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art412quater · fonte su Normattiva