Art. 412 c.p.c.Risoluzione arbitrale della controversia

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[1]La domanda relativa a una delle controversie di cui all'articolo 409 puo' essere proposta solo dopo che e' stata tentata la conciliazione davanti alla corporazione competente.

[2]L'associazione che propone la domanda deve produrre il processo verbale dal quale risulta l'esperimento del tentativo di conciliazione.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art412 · fonte su Normattiva