Art. 412 c.p.c. — Risoluzione arbitrale della controversia
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[1]La domanda relativa a una delle controversie di cui all'articolo 409 puo' essere proposta solo dopo che e' stata tentata la conciliazione davanti alla corporazione competente.
[2]L'associazione che propone la domanda deve produrre il processo verbale dal quale risulta l'esperimento del tentativo di conciliazione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva