Art. 412 c.p.c.Risoluzione arbitrale della controversia

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1998 al 24 novembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando e' possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.

[2]L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta.

[3]Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale.

[4]Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio.

Testo vigente dal 23 aprile 1998 al 24 novembre 2010 · versione 90 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art412 · fonte su Normattiva