Art. 412 c.p.c. — Risoluzione arbitrale della controversia
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[1]Se la conciliazione non riesce, si forma pro cesso verbale: in esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale concordano, precisando, quando e' possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.
[2]L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha l'obbligo di rilasciare, alla parte che ne - faccia richiesta, copia del verbale nel termine di cinque giorni.
Testo vigente dal 12 dicembre 1973 al 23 aprile 1998 · versione 21 su Normattiva