Art. 417 c.p.c. — Costituzione e difesa personali delle parti
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[1]Il presidente della magistratura del lavoro, entro ventiquattro ore dalla presentazione del fascicolo, fissa con decreto scritto in calce al ricorso l'udienza di comparizione delle parti e il termine entro il quale la parte convenuta si deve costituire in cancelleria. Con lo stesso decreto nomina, quando occorre, il curatore speciale di cui all'articolo 411 secondo comma.
[2]In caso di domanda proposta a norma dell'articolo 415 secondo comma, il decreto di fissazione dell'udienza e' steso in calce al processo verbale redatto a norma dell'articolo stesso.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva