Art. 417 c.p.c. — Costituzione e difesa personali delle parti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1973 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →
[1]In primo grado la parte puo' stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le lire 250 mila.
[2]La parte che sta' in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.
[3]Puo' proporre la domanda anche verbalmente davanti al pretore che ne fa redigere processo verbale.
[4]Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415.
[5]Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.
Testo vigente dal 12 dicembre 1973 al 21 marzo 1998 · versione 21 su Normattiva