Art. 417 c.p.c.Costituzione e difesa personali delle parti

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[1]In primo grado la parte puo' stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le lire 250 mila.

[2]La parte che sta' in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.

[3]Puo' proporre la domanda anche verbalmente davanti al pretore che ne fa redigere processo verbale.

[4]Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415.

[5]Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.

Testo vigente dal 12 dicembre 1973 al 21 marzo 1998 · versione 21 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art417 · fonte su Normattiva