Art. 422 c.p.c. — Registrazione su nastro
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[1]Finita l'istruzione il presidente puo' disporre l'immediata discussione della causa oppure fissare un'apposita udienza non oltre i dieci giorni successivi.
[2]In questo secondo caso le parti possono essere autorizzate a scambiarsi, nel termine stabilito dal presidente, delle comparse contenenti le conclusioni gia' prese in udienza e lo svolgimento delle ragioni che le assistono.
[3]La decisione e' deliberata subito dopo chiusa la discussione e pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza.
[4]La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni successivi.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva