Art. 422 c.p.c.Registrazione su nastro

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[1]Finita l'istruzione il presidente puo' disporre l'immediata discussione della causa oppure fissare un'apposita udienza non oltre i dieci giorni successivi.

[2]In questo secondo caso le parti possono essere autorizzate a scambiarsi, nel termine stabilito dal presidente, delle comparse contenenti le conclusioni gia' prese in udienza e lo svolgimento delle ragioni che le assistono.

[3]La decisione e' deliberata subito dopo chiusa la discussione e pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza.

[4]La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni successivi.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art422 · fonte su Normattiva