Art. 432 c.p.c. — Valutazione equitativa delle prestazioni
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[1]Se la conciliazione non riesce, i rappresentanti delle associazioni formano processo verbale, dal quale deve risultare il mancato componimento.
[2]Nel processo verbale i rappresentanti delle associazioni indicano la soluzione nella quale eventualmente concordano, precisando, quando e' possibile, l'ammontare del credito che a loro avviso spetta a una delle parti.
[3]In quest'ultimo caso il processo verbale costituisce documento idoneo per ottenere decreto d'ingiunzione di pagamento della somma che vi si trova indicata.
[4]In ogni caso l'associazione, alla quale fu fatta denuncia, deve trasmettere immediatamente al denunciante copia autentica del processo verbale.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva