Art. 432 c.p.c.Valutazione equitativa delle prestazioni

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[1]Se la conciliazione non riesce, i rappresentanti delle associazioni formano processo verbale, dal quale deve risultare il mancato componimento.

[2]Nel processo verbale i rappresentanti delle associazioni indicano la soluzione nella quale eventualmente concordano, precisando, quando e' possibile, l'ammontare del credito che a loro avviso spetta a una delle parti.

[3]In quest'ultimo caso il processo verbale costituisce documento idoneo per ottenere decreto d'ingiunzione di pagamento della somma che vi si trova indicata.

[4]In ogni caso l'associazione, alla quale fu fatta denuncia, deve trasmettere immediatamente al denunciante copia autentica del processo verbale.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art432 · fonte su Normattiva