Art. 435 c.p.c.Decreto del presidente

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[1]Le parti possono farsi rappresentare in giudizio dal presidente o dal segretario delle associazioni legalmente riconosciute delle categorie alle quali appartengono, o da un funzionario da essi delegato.

[2]La procura al rappresentante dell'associazione sindacale puo' essere apposta in calce o a margine della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento e l'autografia della sottoscrizione della parte e' certificata dal rappresentante stesso.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art435 · fonte su Normattiva