Art. 436 c.p.c.Costituzione dell'appellato e appello incidentale

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[1]L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza.

[2]La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

[3]Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.

[4]Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 416.

Testo vigente dal 12 dicembre 1973 al 26 novembre 2024 · versione 21 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art436 · fonte su Normattiva