Art. 436 c.p.c. — Costituzione dell'appellato e appello incidentale
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[1]L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza.
[2]La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.
[3]Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.
[4]Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 416.
Testo vigente dal 12 dicembre 1973 al 26 novembre 2024 · versione 21 su Normattiva