Art. 436 c.p.c.Costituzione dell'appellato e appello incidentale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. Leggi il testo vigente →

[1]Nelle cause davanti al pretore, la parte o il rappresentante di cui all'articolo precedente puo' stare in giudizio personalmente.

[2]La procura alle liti attribuisce al procuratore il potere di consentire alla conciliazione della controversia, salvo contrarie disposizioni della parte.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art436 · fonte su Normattiva