Art. 436 c.p.c. — Costituzione dell'appellato e appello incidentale
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[1]Nelle cause davanti al pretore, la parte o il rappresentante di cui all'articolo precedente puo' stare in giudizio personalmente.
[2]La procura alle liti attribuisce al procuratore il potere di consentire alla conciliazione della controversia, salvo contrarie disposizioni della parte.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva