Art. 446 c.p.c. — Istituti di patronato e di assistenza sociale
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[1]Quando il giudice rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto che non rientra fra quelli previsti nell'articolo 429, perche' relativa a diverso rapporto, dispone con ordinanza che gli atti siano messi in regola con le disposizioni fiscali che debbono essere osservate nel procedimento ordinario.
[2]Nel decidere la causa il giudice non puo' tener conto delle prove che sono state ammesse e assunte in deroga alle norme ordinarie.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva