Art. 46 c.p.c.
Casi di inapplicabilita' del regolamento di competenza
Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Casi di inapplicabilita' del regolamento di competenza
Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, dovendo contenere necessariamente, ancorché in forma implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al 42 <!-- pag. 43 --> giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato il provvedimento del Giudice di pace che, nel declinare la competenza per valore e territorio e rimettere l'intera controversia al Tribunale, avrebbe dovuto, nell'esercizio della sua competenza funzionale a decidere sull'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, senza disporre la sospensione del giudizio).
Rv. 676802-01
In considerazione delle ragioni di speditezza ed economia processuale che informano la disciplina del processo dinanzi al giudice di pace, la dichiarazione di litispendenza emessa da quest'ultimo può essere impugnata non già con il regolamento di competenza ma con l'appello ex art. 339 c.p.c.
Rv. 677132-01
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art46 · fonte su Normattiva
In tema di pregiudiziale comunitaria, il giudice nazionale, non di ultima istanza, innanzi al quale è proposta una controversia la cui decisione dipende da una questione già precedentemente sottoposta all'esame della CGUE, può legittimamente sospendere il giudizio in attesa della pronunzia della Corte di Lussemburgo, senza necessità di sollevare la medesima questione dinanzi alla giustizia eurounitaria e ferma restando la possibilità di impugnare con il regolamento necessario di competenza il provvedimento di sospensione, ancorché adottato dal giudice di pace.
Rv. 674766-01
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 353 e 354 del codice di procedura civile (anche in combinato disposto con l'art. 46 del codice di procedura civile) e dell'art. 46 del codice di procedura civile (anche in combinato disposto con gli artt. 353 e 354 del codice di procedura civile) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 dell…
ECLI:IT:COST:2007:449 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002. Il Presidente: Ruperto Il…
ECLI:IT:COST:2002:69 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000. Il Presidente: Santosuo…
ECLI:IT:COST:2000:585 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Gli articoli che questa norma richiama nel proprio testo.