Art. 46 c.p.c.
Casi di inapplicabilita' del regolamento di competenza
Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Casi di inapplicabilita' del regolamento di competenza
Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
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Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Fattispecie. · PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA In genere.
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, dovendo contenere necessariamente, ancorché in forma implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al 42 <!-- pag. 43 --> giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato il provvedimento del Giudice di pace che, nel declinare la competenza per valore e territorio e rimettere l'intera controversia al Tribunale, avrebbe dovuto, nell'esercizio della sua competenza funzionale a decidere sull'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, senza disporre la sospensione del giudizio).
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 39 Codice di procedura civileart. 40 Codice di procedura civileart. 42 Codice di procedura civileart. 43 Codice di procedura civile
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art46 · fonte su Normattiva
Precedenti: 663541-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Dichiarazione di litispendenza emessa dal giudice di pace - Mezzo di impugnazione - Regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento - Appello - Esperibilità.
In considerazione delle ragioni di speditezza ed economia processuale che informano la disciplina del processo dinanzi al giudice di pace, la dichiarazione di litispendenza emessa da quest'ultimo può essere impugnata non già con il regolamento di competenza ma con l'appello ex art. 339 c.p.c.
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civileart. 339 Codice di procedura civile
Precedenti: 588102-01, 664674-01, 674016-01
COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE Pregiudiziale comunitaria - Giudizio pendente innanzi alla CGUE - Riproposizione davanti ad altro giudice nazionale, non di ultima istanza, della stessa questione dipendente dall'adottanda decisione del giudice comunitario - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Legittimità - Adozione da parte del giudice di pace - Regolamento di competenza - Ammissibilità. · PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.
In tema di pregiudiziale comunitaria, il giudice nazionale, non di ultima istanza, innanzi al quale è proposta una controversia la cui decisione dipende da una questione già precedentemente sottoposta all'esame della CGUE, può legittimamente sospendere il giudizio in attesa della pronunzia della Corte di Lussemburgo, senza necessità di sollevare la medesima questione dinanzi alla giustizia eurounitaria e ferma restando la possibilità di impugnare con il regolamento necessario di competenza il provvedimento di sospensione, ancorché adottato dal giudice di pace.
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civileart. 43 Codice di procedura civileart. 295 Codice di procedura civileart. 3 legge 204/1958
Precedenti: 647003-01, 592383-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento civile - Impugnazioni - Appello avverso sentenza del giudice di pace declinatoria della competenza - Omessa previsione della possibilità per il tribunale, in funzione di giudice d'appello, di rimettere la causa al giudice di primo grado in caso di riforma della sentenza - Lamentata lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza nonché del principio del giudice naturale precostituito per legge - Carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 353, 354 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'art. 46 cod. proc. civ., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità per il tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace, di rimettere la causa al giudice di primo grado, qualora riformi la sentenza con cui il giudice di pace - definitivamente pronunciando - ha declinato la propria competenza. L'ordinanza di rimessione, infatti, è carente di motivazione sulla rilevanza della questione, in quanto il rimettente, pur dando atto della contemporanea pendenza, dinanzi a sé, di due procedimenti "aventi lo stesso oggetto sostanziale", l'uno in appello e l'altro in primo grado a seguito di riassunzione entro i termini indicati dal giudice di pace, non precisa alcunché circa la compatibilità tra tale riassunzione e l'attualità dell'interesse ad impugnare, e quindi sull'ammissibilità dell'appello.
Riguarda ancheart. 353 Codice di procedura civileart. 354 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Regolamento necessario di competenza - Esclusione per le sentenze del giudice di pace che pronuncino sulla competenza senza decidere il merito della controversia - Lamentata lesione del diritto di difesa e delle regole del giusto processo, nonché dei principi di uguaglianza e del giudice naturale precostituito per legge - Mancata precisazione degli effetti che la pronuncia additiva richiesta avrebbe sul giudizio 'a quo', per il quale il rimettente stesso assume il sopravvenuto difetto di interesse - Questione prospettata in via alternativa e non subordinata rispetto ad altra - Manifesta inammissibilità
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 cod. proc. civ. (anche in combinato disposto con gli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.), censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 42 cod. proc. civ. in tema di regolamento necessario di competenza, avverso le sentenze del giudice di pace che pronuncino sulla competenza, anche ai sensi degli artt. 39 e 40 cod. proc. civ. senza decidere il merito della controversia. Invero, il Tribunale rimettente, pur dando atto della contemporanea pendenza, dinanzi a sé, di due procedimenti "aventi lo stesso oggetto sostanziale", l'uno in appello e l'altro in primo grado a seguito di riassunzione dello stesso entro i termini indicati dal giudice di pace, non precisa alcunché circa la compatibilità tra tale riassunzione e l'attualità dell'interesse ad impugnare, e quindi sull'ammissibilità dell'appello. Tale lacuna comporta la mancata precisazione degli effetti che la pronuncia additiva richiesta avrebbe sul giudizio a quo , per il quale il rimettente stesso espone il sopravvenuto difetto di interesse. Inoltre, la questione è proposta in via alternativa rispetto ad altra e non già in via subordinata come formalmente enunciato nell'ordinanza di rimessione.
Riguarda ancheart. 353 Codice di procedura civileart. 354 Codice di procedura civile
Giurisdizione e competenza in materia civile - Istanza di regolamento di competenza avverso sentenze del giudice di pace - Esclusione, in base all’indirizzo interpretativo della corte di cassazione - Prospettata violazione dei principî di eguaglianza e ragionevolezza e del diritto di difesa - Questione identica ad altra già rigettata con ordinanza - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'impugnazione mediante istanza di regolamento di competenza delle sentenze del giudice di pace. Infatti identica questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 585 del 2000 e dal momento che non vengono prospettate dall'odierno rimettente ragioni idonee a giustificare una diversa decisione.
Procedimento civile - Regolamento di competenza - Sentenze declinatorie di competenza del giudice di pace - Esclusione dell'impugnazione mediante istanza di regolamento di competenza - Conseguente rimedio dell'appello come unico mezzo di impugnazione - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza e del diritto di difesa in giudizio - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità' costituzionale dell'art. 46 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente l'impugnazione con regolamento di competenza delle sentenze del giudice di pace declinatorie della competenza. Infatti, da un lato, il principio del doppio grado di giurisdizione non é coperto da garanzia costituzionale, e dall'altro il diritto di difesa é adeguatamente tutelato quando la causa sia sottoposta alla cognizione di due giudici diversi in primo e secondo grado, a nulla rilevando che uno di essi abbia esaminato soltanto questioni pregiudiziali di rito. - Hanno negato che il principio del doppio grado di giurisdizione sia coperto da garanzia costituzionale le sentenze nn. 238/1976, 8/1982, 69/1982, 52/1984, 301/1986, 395/1988. M.R.
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Gli articoli che questa norma richiama nel proprio testo.