Art. 520 c.p.c. — Custodia dei mobili pignorati
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[1]L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere della pretura il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il pretore determina.
[2]Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva