Art. 525 c.p.c. — Condizioni e tempo dell'intervento
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[1]Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.
[2]Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere da' notizia al creditore pignorante.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva