Art. 525 c.p.c.Condizioni e tempo dell'intervento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

[1](( Possono intervenire a norma dell'art. 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.

[2]Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere da' notizia al creditore pignorante.

[3]Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'art. 518, non superi le lire cinquantamila, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'art. 529)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art525 · fonte su Normattiva