Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Omessa dichiarazione del terzo - Opposizione ex art. 617 c.p.c. di quest'ultimo avverso l'ordinanza di assegnazione - Deduzione di vizi del provvedimento - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Nel procedimento di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato, anche nel caso in cui non abbia reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, non solo nelle limitate ipotesi previste dall'art. 548, ultimo comma, c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto (come quelli attinenti alla corretta operatività del meccanismo della ficta confessio), avendo un legittimo interesse all'individuazione del soggetto cui il debito debba essere pagato per ottenere l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibile l'opposizione del terzo pignorato in ragione della carenza di interesse a far valere l'esorbitanza del quantum debeatur, omettendo di pronunciarsi sulla domanda principale afferente a vizi propri dell'ordinanza).
Cass. civ. n. 32376/2025Sez. 3Rv. 677181-01
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civileart. 543 Codice di procedura civileart. 547 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civileart. 548 Codice di procedura civile
Precedenti: 671146-02, 665105-01
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Espropriazione presso terzi - Ficta confessio - Ordinanza di assegnazione - Opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato - Contestazione dell’esistenza del credito del debitore esecutato - Inammissibilità. · ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA In genere.
Nel procedimento di espropriazione presso terzi è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione proposta dal terzo pignorato per contestare l'esistenza del credito, allorché lo stesso consapevolmente non abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e, regolarmente citato, non sia comparso all'udienza di cui all'art. 548, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 31354/2025Sez. 3Rv. 677173-01
Riguarda ancheart. 487 Codice di procedura civileart. 548 Codice di procedura civileart. 549 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civile
Precedenti: 665105-01
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. - Erroneità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato può far valere l'erroneità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. mediante opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, purché abbia revocato o rettificato la suddetta dichiarazione anteriormente all'emissione dell'ordinanza medesima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato che, dopo aver reso una dichiarazione parzialmente positiva in relazione a un credito derivante da un contratto preliminare di compravendita, l'aveva rettificata in termini totalmente negativi, prima dell'emissione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., in conseguenza dell'avvenuta risoluzione dello stesso per recesso ex art. 1385 c.c.).
Cass. civ. n. 29059/2025Sez. 3Rv. 676855-01
Riguarda ancheart. 547 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civile
Precedenti: 652835-03, 596348-01, 644190-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Azione ex art. 1676 c.c. - Oggetto e natura - Procedura esecutiva promossa da altri dipendenti dell'appaltatore contro il committente quale terzo pignorato - Irrilevanza - Limiti. · ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.
Quella prevista dall'art. 1676 c.c. è un'azione diretta di cognizione con cui i dipendenti dell'appaltatore fanno valere, nei confronti del committente, un credito ex lege fino alla concorrenza del debito di questi verso l'appaltatore, e non è preclusa dalla procedura esecutiva contestualmente o anteriormente promossa da altri dipendenti dell'appaltatore contro il medesimo committente quale terzo pignorato, rilevando quest'ultima unicamente sul piano esecutivo e del concorso nella distribuzione delle somme pignorate presso il terzo, sempre che non sia intervenuta l'ordinanza di assegnazione (che segna il momento a partire dal quale il committente non è più debitore dell'appaltatore).
Cass. civ. n. 28770/2025Sez. LRv. 676806-01
Riguarda ancheart. 1676 Codice civileart. 543 Codice di procedura civile
Precedenti: 436024-01, 588664-01, 675122-01, 653177-01
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Pignoramento presso terzi - Oggetto - Crediti successivi alla conclusione del procedimento - Esclusione.
In tema di espropriazione presso terzi, il pignoramento si riferisce ai soli crediti esistenti al momento della dichiarazione positiva del terzo pignorato o della pronuncia della sentenza o del provvedimento giudiziale che accerta l'obbligo del terzo, non estendendosi a quelli sorti successivamente alla conclusione del procedimento. 55 <!-- pag. 56 -->
Cass. civ. n. 24670/2025Sez. 3Rv. 676583-02
Riguarda ancheart. 543 Codice di procedura civileart. 547 Codice di procedura civileart. 548 Codice di procedura civile
Precedenti: 583130-01, 667976-01
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI Espropriazione presso terzi - Ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti – Effetti - Successiva effettuazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull’immobile produttivo dei canoni già assegnati - Coinvolgimento dei canoni già assegnati - Esclusione. · ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.
La pronuncia, all'esito di procedura espropriativa presso terzi, di un'ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti determina l'immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e l'immediata fuoriuscita di tale credito dal patrimonio del debitore esecutato, facendo sorgere l'obbligo del terzo assegnato ad adempiere nei confronti dell'assegnatario alle scadenze stabilite e sino a concorrenza dell'importo assegnato; in tale ipotesi, la successiva effettuazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull'immobile produttivo dei canoni già assegnati non attinge questi ultimi, non priva di efficacia l'ordinanza di assegnazione e non consente agli organi della procedura esecutiva immobiliare di adottare statuizioni incidenti su tali canoni. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).
Cass. civ. n. 17195/2025Sez. 3Rv. 675122-01
Riguarda ancheart. 2912 Codice civileart. 2914 Codice civileart. 2918 Codice civile
Precedenti: 670903-01
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI Udienza indicata nell'atto di pignoramento ricadente nel periodo di sospensione delle attività giudiziarie ex d.l. n. 18 del 2020 - Anticipazione dell'udienza - Mancata comunicazione - Ordinanza di assegnazione del credito resa in udienza - Opposizione ex art. 617 c.p.c. del debitore - Termine - Decorrenza - Riferimento alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento - Esclusione - Conoscenza del provvedimento. · ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere. 199 <!-- pag. 200 --> · ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.
In tema di espropriazione presso terzi, qualora l'udienza ex art. 548 c.p.c. indicata nell'atto di pignoramento ricada nel periodo di sospensione delle attività giudiziarie ai sensi del d.l. n. 18 del 2020, il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione da parte del debitore avverso l'ordinanza di assegnazione del credito, resa durante un'udienza anticipata senza preventiva comunicazione all'esecutato, non decorre dalla data dell'udienza individuata nell'atto, bensì dalla conoscenza dell'emissione del provvedimento.
Cass. civ. n. 11328/2025Sez. 3Rv. 674619-01
Riguarda ancheart. 547 Codice di procedura civileart. 548 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civileart. 83 Decreto Cura Italia
Precedenti: 649055-01, 669114-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).