Art. 580 c.p.c. — Prestazione della cauzione
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[1]Per offrire all'incanto e' necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576, e avere depositato in cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.
[2]Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e il deposito per le spese gli vengono restituiti dopo la chiusura dell'incanto.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva