Art. 614 c.p.c. — Rimborso delle spese
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →
[1]Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al pretore la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione.
[2]Il pretore, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva