Art. 64 c.p.c.
Responsabilita' del consulente
[1]Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.2
[2]((In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438
2con decorrenza dal 1 ottobre 1948
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il deposito previsto dall'art. 64, primo comma, del Codice di procedura civile e' elevato, per i ricorsi notificati a decorrere dal 1 ottobre 1948, a lire cinquecento se la sentenza impugnata e' del pretore, a lire millecinquecento se la sentenza impugnata e' del tribunale, a lire tremila in ogni altro caso.". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".
Testo vigente dal 3 luglio 1985, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva