Art. 651 c.p.c.

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L'opposizione di cui all'articolo precedente e quella contro il decreto pronunciato nei casi previsti nell'articolo 642 primo comma, debbono essere precedute dal deposito di lire cento, se proposte davanti al conciliatore o al pretore, di lire duecento, se proposte davanti al tribunale o alla corte d'appello. A tale deposito si applicano le norme relative al deposito per il ricorso per cassazione.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438

2

con decorrenza dal 1 ottobre 1948

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Il deposito previsto dall'art. 651 del Codice di procedura civile e' elevato, per le opposizioni notificate a decorrere dal 1 ottobre 1948, a lire cinquecento, se l'opposizione e' proposta davanti al conciliatore o al pretore; a lire mille, se l'opposizione e' proposta davanti al Tribunale o alla Corte d'appello."

Testo vigente dal 29 maggio 1948 al 17 novembre 1977 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art651 · fonte su Normattiva