Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - CONVALIDA DI SFRATTO - OPPOSIZIONE TARDIVA - SUBORDINAZIONE AL PREVENTIVO DEPOSITO PER IL CASO DI SOCCOMBENZA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 651 e 668, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. - subordinano l'opposizione tardiva al preventivo deposito per il caso di soccombenza, essendo stato il primo di detti articoli (relativo alla opposizione tardiva al decreto ingiuntivo) abrogato dalla sopravvenuta legge 18 ottobre 1977, n. 793, ed il secondo (riguardante l'opposizione tardiva alla convalida di sfratto) sostituito, nella disposizione impugnata, dalla medesima legge. - S. nn. 56/1963 e 83/1963, che hanno dichiarato la questione di cui sopra non fondata. O. n. 63/1964, che ha dichiarato la stessa manifestamente infondata.
sentenza 49/1978massima n. 14420 Riguarda ancheart. 668 Codice di procedura civile
PROCESSO CIVILE - ONERE DI DEPOSITO PER IL CASO DI SOCCOMBENZA - NATURA - COD. PROC. CIV., ART. 651 - TENUITA' DELL'IMPORTO - NON FRUSTRA LA FINALITA' DELL'ISTITUTO - INSINDACABILITA' DELLA SCELTA LEGISLATIVA - NON CONTRASTA CON L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE FATTISPECIE - DIVERSITA' DI SITUAZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 24, comma primo, e 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 651 c.p.c., secondo cui l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e quella contro il decreto pronunciato a sensi dell'art. 642 primo comma c.p.c., debbono essere precedute dal deposito per il caso di soccombenza. Detta norma infatti opera un razionale ed adeguato bilanciamento degli interessi contrapposti senza determinare alcuna violazione del diritto di difesa ne' alcuna disparita' di trattamento arbitraria ed illogica. - S. n. 56/1963, O. nn. 99/1963, 138/1963, 159/1963.
SENT. N. 56/63 A. PROCEDIMENTO CIVILE - COD. PROC. CIV., ART. 651: ONERE DEL DEPOSITO DI UNA SOMMA PER IL CASO DI SOCCOMBENZA COME CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA' DELL'OPPOSIZIONE TARDIVA AD INGIUNZIONE FONDATA SU CAMBIALE, ASSEGNO BANCARIO, ASSEGNO CIRCOLARE, CERTIFICATO DI LIQUIDAZIONE DI BORSA O SU ATTO RICEVUTO DA NOTAIO O DA ALTRO PUBBLICO UFFICIALE AUTORIZZATO - RIENTRA NELLA CATEGORIA DEGLI ONERI DI NATURA PATRIMONIALE POSTI DALLA LEGGE QUALE CONDIZIONE PER LA VALIDA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE, A TUTELA DI INTERESSI PUBBLICI ED IN FUNZIONE DI SITUAZIONI DI ORDINE OGGETTIVO - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Mentre la cautio pro expensis (v. sent. 67 del 1960) e' un istituto fondato sulle condizioni soggettive, personali o sociali della parte, il deposito ex art. 651 del C.P.C. (deposito di una somma per il caso di soccombenza come condizione di ammissibilita' dell'opposizione tardiva od ingiunzione fondata su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato) e' un onere di natura patrimoniale che le leggi ugualmente impongono quale condizione per la valida costituzione del rapporto processuale, a tutela di interessi pubblici e in funzione di situazioni di ordine oggettivo, implicitamente sottratto, percio', alla osservanza del principio di parita' statuito dall'art. 3 della Costituzione.
SENT. N. 56/63 B. EGUAGLIANZA DINANZI ALLA LEGGE - TUTELA GIURISDIZIONALE - GRATUITO PATROCINIO - ESONERO DEL DEPOSITO DI CUI ALL'ART. 651 DEL C.P.C. (COSTITUZIONE, ART. 3).
Il principio di uguaglianza, che e' alla base del bisogno di assicurare anche ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, non si puo' invocare al fine di permettere che si abusi del proprio diritto. (Nella specie il principio e' rispettato anche dalla disposizione di cui all'art. 651 del C.P.C. perche' dal deposito sono esonerati coloro i quali sono ammessi al beneficio del gratuito patrocinio).
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CODICE PROCEDURA CIVILE, ART. 65: ONERE DEL DEPOSITO DI UNA SOMMA PER IL CASO DI SOCCOMBENZA - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA NON FONDATEZZA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 26 E 29; NORME INTEGRATIVE, ART. 9).
V. Sent. 24/56 D (Nella specie era stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 651 del C.P.C., gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 56 del 27 aprile 1963).
PROCEDIMENTO CIVILE - COD. PROC. CIV., ART. 651: ONERE DEL DEPOSITO DI UNA SOMMA PER IL CASO DI SOCCOMBENZA COME CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA' DELL'OPPOSIZIONE TARDIVA AD INGIUNZIONE FONDATA SU CAMBIALE, ASSEGNO BANCARIO, ASSEGNO CIRCOLARE, CERTIFICATO DI LIQUIDAZIONE DI BORSA SU ATTO RICEVUTO DA NOTAIO O DA ALTRO PUBBLICO UFFICIALE AUTORIZZATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA NON FONDATEZZA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 26 E 29; NORME INTEGRATIVE, ART. 9).
Vedi: 24/56 D