Art. 67 c.p.c. — Responsabilita' del custode
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[1]Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto puo' essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila.
[2]Egli e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 29 maggio 1948 · versione 0 su Normattiva