Art. 67 c.p.c.Responsabilita' del custode

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[1]Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto puo' essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila.

[2]Egli e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 29 maggio 1948 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art67 · fonte su Normattiva