Art. 688 c.p.c. — Forma dell'istanza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →
[1]La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso al pretore competente a norma dell'articolo 21.
[2]((Quando vi e' causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater)). 67
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477
67La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
Testo vigente dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994 · versione 64 su Normattiva