Art. 707 c.p.c.Comparizione personale delle parti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 8 luglio 1971. Leggi il testo vigente →

[1]I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore.

[2]Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto.

[3]Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 8 luglio 1971 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art707 · fonte su Normattiva