Art. 710 c.p.c.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1992 al 28 febbraio 2023. Leggi il testo vigente →

[1]Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

[2]Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e puo' delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.

[3]Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale puo' adottare provvedimenti provvisori e puo' ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento. 66

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

66

La Corte Costituzionale con sentenza 22 ottobre-9 novembre 1992, n. 416 (in G.U. 1a s.s. 11/11/1992, n. 47) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, sopravvenuta dal 12 marzo 1987, dell'art. 710 codice procedura civile, nel testo precedente a quello sostituito dall'art. 1 legge 29 luglio 1988 n. 331, nella parte in cui non prevede l'intervento del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole" e, "ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 710 codice procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 1 legge 29 luglio 1988 n. 331, nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole".

Testo vigente dal 12 novembre 1992 al 28 febbraio 2023 · versione 62 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art710 · fonte su Normattiva