Art. 710 c.p.c.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Testo vigente dal 28 febbraio 2023, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
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Spiegazione
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5 versioni dal 1940
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SEPARAZIONE DI CONIUGI - REVISIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I CONIUGI E LA PROLE - SVOLGIMENTO DEL RELATIVO GIUDIZIO CON IL RITO CAMERALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE E DI DIFESA DELLE PARTI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La scelta del legislatore di assoggettare al rito camerale i giudizi per la revisione dei provvedimenti conseguenti alla separazione personale dei coniugi, non viola il diritto alla tutela giurisdizionale delle parti, giacche' configura - secondo la giurisprudenza della Cassazione - un procedimento contenzioso, connotato dal contraddittorio delle parti e non privo di garanzie di pubblicita', che si conclude con un provvedimento decisorio, avente natura sostanziale di sentenza e ricorribile per cassazione. Ne' appare inadeguato - atteso l'interesse delle parti alla rapida conclusione del giudizio - il termine di dieci giorni ('ex' art. 739 cod. proc. civ.) che, ad avviso del giudice 'a quo', sarebbe applicabile per l'appello nel rito camerale, in luogo dell'ordinario termine di trenta giorni stabilito dall'art. 325 cod. proc. civ.. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 710 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1, l. 29 luglio 1988 n. 331, in quanto stabilisce che nei suddetti giudizi di revisione si applica il rito camerale). - cfr. S. nn. 543/1989, 587/1989, O. n. 105/1989; nel senso che il principio di pubblicita' del giudizio e' derogabile in ragione della specialita' delle controversie e puo' avere differenti modalita' di attuazione, v. S. n. 235/1993; sulla garanzia della difesa tecnica nel giudizio di separazione dei coniugi, v. S. n. 151/1971. red.: L.I. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 1 legge 331/1988
SEPARAZIONE DI CONIUGI - FIGLI MINORI - PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI RELATIVI - MODIFICAZIONI - INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO - MANCATA PREVISIONE (SIA NEL TESTO ORIGINARIO CHE NEL TESTO NOVELLATO DELLA DISPOSIZIONE DEL CODICE) - IRRAZIONALE DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO AGLI ANALOGHI PROVVEDIMENTI IN CASO DI DIVORZIO, DI FRONTE ALLA ESIGENZA DI ASSICURARE IDENTITA' DI TUTELA AD IDENTICI INTERESSI - INGIUSTIFICATA DIFFORMITA' DALLA ATTUALE TENDENZA ALL'ASSIMILAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI DEI DUE ISTITUTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE (SOPRAVVENUTA PER L'IMPUGNATO TESTO ORIGINARIO E CONSEGUENZIALE, EX ART. 27 LEGGE N. 87 DEL 1953, PER IL TESTO NOVELLATO) DELLA NORMA IN QUESTIONE.
Dopo che l'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, (ripristinando una norma gia' contenuta nell'art. 9 della legge sul divorzio 1 dicembre 1970, n. 898, ma poi eliminata dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978, n. 436) ha specificatamente prescritto, per i provvedimenti modificativi della sentenza di divorzio riguardanti i figli, la partecipazione del pubblico ministero, e' del tutto ingiustificato che per la modifica degli stessi provvedimenti, quando siano stati emanati nella sentenza di separazione, ne' nell'impugnato testo originario ne' in quello novellato (dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988, n. 331) dell'art. 710 cod.proc.civ., l'intervento obbligatorio del pubblico ministero (v. massima A) non sia invece richiesto: atteso che, se tale intervento, nel caso di modifica dei provvedimenti relativi ai figli minori di genitori divorziati risponde alla particolare esigenza di tutela di questi ultimi, analogo (se non ancor piu' pressante) interesse sussiste nel caso dei provvedimenti modificativi delle condizioni di separazione riguardanti la prole. Tale differenziazione, inoltre, e' in contrasto con la tendenza - chiaramente emersa, sotto vari altri aspetti, dagli atti parlamentari, nella citata legge n. 74 del 1987 e nella stessa giurisprudenza della Corte costituzionale - ad una graduale assimilazione, nel nuovo spirito della riforma del diritto di famiglia, delle norme procedurali di modifica sia delle condizioni della separazione che di quelle del divorzio. Pertanto - con riferimento ai giudizi per la modifica delle condizioni di separazione instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 - va dichiarata la illegittimita' costituzionale, sopravvenuta dalla data suddetta (12 marzo 1987), dell'art. 710 cod.proc.civ. (testo originario) nella parte in cui, per i provvedimenti relativi ai figli minori, non prevede l'intervento del pubblico ministero. Va inoltre dichiarata, in via conseguenziale, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dello stesso art. 710 cod.proc.civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988, n. 331, nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole. - ved., in merito all'esigenza di tutela dei figli minori, le sentt. nn. 144/1983 e 185/1986, e, in relazione al processo di graduale assimilazione delle discipline della separazione personale dei coniugi e del divorzio, le sentt. nn. 454/1989 e 176/1992.
Riguarda ancheart. 1 legge 331/1988
MATRIMONIO - CASI DI SCIOGLIMENTO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 9, SECONDO COMMA - DISPOSIZIONI PATRIMONIALI DATE CON LA SENTENZA CHE HA PRONUNCIATO IL DIVORZIO - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO PER LA LORO REVISIONE - DIVERSITA' DAL RITO (ORDINARIO) PREVISTO PER LA MODIFICA DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI IN MATERIA DI SEPARAZIONE PERSONALE - SITUAZIONI NON OMOGENEE - PECULIARITA' DELL'ASSEGNO PECUNIARIO A FAVORE DEL CONIUGE DIVORZIATO RISPETTO ALL'ASSEGNO PREVISTO IN CASO DI SEPARAZIONE - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'assegno pecuniario a favore del coniuge divorziato la cui modifica e' prevista dall'art. 9, legge 1 dicembre 1970, n. 898, col rito camerale presenta una struttura complessa che partecipa di molteplici aspetti (assistenziale in senso lato, risarcitorio e compensativo) e si differenzia nettamente dall'assegno previsto in caso di separazione la cui revisione a norma dell'art. 710 c.p.c. deve avvenire mediante una nuova procedura ordinaria ed e' caratterizzato dalla funzione alimentare, o di mantenimento. E' pertanto da escludere l'omogeneita' delle descritte situazioni giuridiche, e di conseguenza e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 9 cit. legge n. 898 del 1970 sotto il profilo della presunta irrazionale diversita' di disciplina concretantesi nella adozione dello speciale rito camerale, tenuto conto, d'altra parte, che non emergono elementi di irrazionalita' tali da escludere la giustificazione della diversita' di regolamentazione adottata.
Riguarda ancheart. 9 Legge sul divorzio
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 710 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988 n. 331, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pal…
ECLI:IT:COST:1994:121 · leggi il testo integrale
1) Dichiara l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta dal 12 marzo 1987, dell'art. 710 codice procedura civile, nel testo precedente a quello sostituito dall'art. 1 legge 29 luglio 1988 n. 331, nella parte in cui non prevede l'intervento del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole; 2) Dichiara, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87,…
ECLI:IT:COST:1992:416 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art710 · fonte su Normattiva