Art. 710 c.p.c.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Testo vigente dal 28 febbraio 2023, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Testo vigente dal 28 febbraio 2023, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 710 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988 n. 331, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pal…
ECLI:IT:COST:1994:121 · leggi il testo integrale
1) Dichiara l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta dal 12 marzo 1987, dell'art. 710 codice procedura civile, nel testo precedente a quello sostituito dall'art. 1 legge 29 luglio 1988 n. 331, nella parte in cui non prevede l'intervento del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole; 2) Dichiara, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87,…
ECLI:IT:COST:1992:416 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art710 · fonte su Normattiva