Art. 713 c.p.c. — Provvedimenti del presidente
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[1]Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, puo' con decreto rigettare senz'altro la domanda; altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.12
[2]Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto e' comunicato al pubblico ministero.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
12La Corte Costituzionale con sentenza 2-5 luglio 1968, n. 87 (in G.U. 1a s.s. 6/7/1968, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 713, primo comma, secondo periodo, del Codice di procedura civile, nella parte in cui permette al Tribunale di rigettare senz'altro, e cioe' senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda di interdizione o di inabilitazione ove il pubblico ministero ne faccia richiesta".
Testo vigente dal 7 luglio 1968 al 28 febbraio 2023 · versione 15 su Normattiva