Art. 714 c.p.c.
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All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e puo' disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 414 del libro primo del codice civile.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942 · versione 0 su Normattiva