Art. 725 c.p.c. — Immissione in possesso temporaneo
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[1]Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volonta' e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.
[2]Se la domanda e' proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contradittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.
[3]Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell'articolo 47 ultimo comma del libro primo del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 50 dello stesso libro.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942 · versione 0 su Normattiva