Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio - Reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato - Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Attestazione - Necessità - Fondamento. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.
In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14 ter e ss. della l. n. 3 del 2012, nel reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato, stante la sua natura impugnatoria, il tribunale, se rigetta o dichiara inammissibile l'istanza, deve attestare la sussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Cass. civ. n. 2200/2026Sez. 1Rv. 677668-02
Riguarda ancheart. 739 Codice di procedura civileart. 14 legge 3/2012art. 13 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 676385-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Art. 70 CCII nella formulazione ratione temporis vigente - Regime di impugnazione del decreto di inammissibilità della domanda - Contenuto della decisione - Rilevanza - Conseguenze - Reclamo al collegio ex artt. 737 e 738 c.p.c.
In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, per stabilire il regime di impugnazione del decreto di inammissibilità previsto dall'art. 70 CCII, nella formulazione ratione temporis vigente, occorre avere riguardo al contenuto della decisione e non al momento in cui essa viene adottata; pertanto, il fatto che la mancanza delle condizioni di ammissibilità non sia stata rilevata in limine non muta la forma, la natura e il contenuto del provvedimento successivamente adottato, che resta assoggettato al rimedio del reclamo al collegio, secondo il rito camerale ex artt. 737 e 738 c.p.c.
Cass. civ. n. 481/2026Sez. 1Rv. 677536-01
Riguarda ancheart. 70 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzaart. 738 Codice di procedura civile
Precedenti: 675562-01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Unità Dublino - Impugnazione del decreto di trasferimento - Rito camerale speciale - Preclusioni e decadenze - Esclusione - Conseguenze.
Nel giudizio di impugnazione del decreto di trasferimento adottato dall'Unità Dublino, caratterizzato dalla specialità delle regole del rito camerale, la delimitazione del thema decidendum non è accompagnata dalla formazione di preclusioni a pena di decadenza, con la conseguenza che al cittadino straniero è consentito precisare e integrare le ragioni poste a fondamento del ricorso, oltre che con la nota depositata nel termine previsto dall'art. 3, comma 3-sexies, del d.lgs. n. 25 del 2008, in qualsiasi altra nota autorizzata sia prima che dopo la scadenza di tale termine.
Cass. civ. n. 24115/2025Sez. 1Rv. 675938-01
Riguarda ancheart. 3 d.lgs. 25/2008art. 24 Costituzione
Precedenti: 663291-01, 672506-01
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Domanda di accesso agli atti della procedura relativa a beneficiario deceduto - Rigetto - Ricorribilità in cassazione avverso il provvedimento di diniego ex art. 111 Cost. - Sussistenza - Ragioni.
Il provvedimento di rigetto della domanda di accesso agli atti del procedimento di amministrazione di sostegno, formulata dagli eredi del beneficiario deceduto, è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost. perché ha natura decisoria, incidendo con attitudine al giudicato sul diritto degli eredi, sancito dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679 del 2016 a conoscere dati relativi a soggetti defunti al fine di controllare l'attività svolta dall'amministratore di sostegno, e di promuovere le azioni previste dalla legge, anche di tipo conservativo, e ciò a prescindere dall'avvenuta utilizzazione all'uopo del rito camerale ex art. 737 c.p.c.
Cass. civ. n. 18563/2025Sez. 1Rv. 674916-01
Riguarda ancheart. 111 Costituzioneart. 745 Codice di procedura civile
Precedenti: 673954-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Reclamo avverso il decreto di formazione dello stato passivo - Legittimazione passiva del liquidatore - Sussistenza.
In tema sovraindebitamento, nel giudizio di reclamo proposto dal creditore avverso il decreto di formazione dello stato passivo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14-octies e 10, comma 6, della l. n. 3 del 2012 e 737 ss. c.p.c., il liquidatore del patrimonio è legittimato a resistere nell'interesse della massa dei creditori.
Cass. civ. n. 10243/2025Sez. 1Rv. 674272-01
Riguarda ancheart. 14 legge 3/2012art. 10 legge 3/2012
Precedenti: 674166-01
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - IMPUGNAZIONI Giudizio di appello in controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio - Rito cartolare ex art.221, comma 4, del d. l. n. 34 del 2020 - Possibilità per le parti di produrre documenti sopravvenuti allegati alle note di trattazione scritta sostitutive dell’udienza di discussione - Sussistenza - Provvedimenti necessari a garantire il diritto di difesa della controparte - Contenuto.
In sede di appello avverso la decisione di primo grado sulle statuizioni economiche nelle controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove trovi applicazione il rito cartolare previsto dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, le parti hanno il diritto di depositare documenti nuovi sopravvenuti, nella cui eventualità il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, deve disporre la rimessione della causa sul ruolo o, in alternativa, consentire un differimento per assicurare alla controparte di replicare alla nuova documentazione prodotta in giudizio.
Cass. civ. n. 9882/2025Sez. 1Rv. 674270-01
Riguarda ancheart. 345 Codice di procedura civileart. 350 Codice di procedura civileart. 221 Decreto Rilancioart. 4 Legge sul divorzioart. 5 Legge sul divorzio
Precedenti: 674151-01, 673190-01
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 Cedu - Ricorso ex art. 35-ter, comma 3, O.P. - Scopo - Competenza territoriale - Legittimazione - Fattispecie.
In tema di detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 Cedu, il ricorso ex art. 35-ter, comma 3, O.P. rientra nella competenza non del magistrato di sorveglianza, bensì del tribunale civile del capoluogo del distretto in cui l'ex detenuto ha la residenza, che decide in composizione monocratica nelle forme previste dall'art. 737 c.p.c., attesa l'esigenza di assicurare uno strumento processuale agile ed effettivo, e la legittimazione ad avvalersene spetta a coloro che hanno subito una detenzione inumana a titolo definitivo o non definitivo, purché, nel primo caso, la pena sia cessata e, nel secondo, la custodia cautelare non sia convertibile in pena espiata. (Principio applicato in un caso in cui la persona, che aveva sofferto la custodia cautelare in condizioni inumane, non era poi stata condannata).
Cass. civ. n. 9218/2025Sez. 1Rv. 674458-01
Riguarda ancheart. 35 Ordinamento penitenziarioart. 99 Codice di procedura civile
Precedenti: 652293-01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rito camerale sui generis - Fissazione udienza per l'ascolto del richiedente e produzione documenti - Revoca ordinanza senza fissazione altra udienza - Decisione c.d.
"a sorpresa" - Lesione del contraddittorio. In tema di protezione internazionale, nel procedimento ex art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, che disciplina un rito camerale peculiare o sui generis, nel quale non sempre è accolto un modello procedimentale "non partecipato", la revoca improvvisa dell'ordinanza di rinvio ad altra udienza, fissata per l'ascolto del richiedente asilo e per il deposito di documentazione, seguita da immediata decisione, comporta una compressione del diritto di difesa del ricorrente, che non 28 <!-- pag. 29 --> può così dispiegare la propria attività difensiva finale, ed una lesione del principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 1323/2025Sez. 1Rv. 673592-01
Riguarda ancheart. 35 d.lgs. 25/2008
Precedenti: 649521-05
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).