Art. 77 c.p.c.
Rappresentanza del procuratore e dell'institore
[1]Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non e' stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.
[2]Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva